Art. 79.
(Divieto di concessione dei benefìci e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

      1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi di risocializzazione e le misure alternative alla detenzione previste dal

 

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presente capo, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia ai sensi dell'articolo 80: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi, in concorso del delitto precedente, avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefìci suddetti possono essere concessi ai detenuti o agli internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma, solo se non vi sono elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati è stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno è avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114
 

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ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefìci di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o agli internati per i delitti di cui: agli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del medesimo codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili alle sole pene inflitte per i delitti ivi indicati, che devono considerarsi espiate per prima.
      2. Le preclusioni, salva collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 80, alla ammissibilità al lavoro all'esterno e ai permessi di risocializzazione, di cui al primo periodo del comma 1, cessano di avere efficacia dopo la espiazione effettiva di metà della pena e comunque di non oltre dieci anni, non applicandosi in tale calcolo la disposizione del comma 5 dell'articolo 78. Le stesse preclusioni all'ammissibilità alle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 58, 61 e 66, cessano di avere efficacia dopo la espiazione effettiva di due terzi della pena e, comunque, di non oltre dodici anni, non applicandosi in tale calcolo la disposizione del comma 5 dell'articolo 78. Venuta meno la efficacia delle preclusioni, la ammissione ai benefìci predetti può avvenire solo in presenza delle condizioni legali e di merito previste per i singoli benefìci e
 

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purché non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
      3. Ai fini della decisione in merito ai benefìci di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza integra i dati istruttori utili alla decisione stessa, acquisendo dettagliate informazioni dagli organi indicati al comma 4 sulla attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o eversiva. Le informazioni di tali organi non devono esprimere pareri sulla concessione dei benefìci, ma fornire dati conoscitivi relativi alla permanenza attuale dei collegamenti indicati; gli eventuali pareri espressi non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione. In ogni caso il giudice decide decorsi quaranta giorni dalla richiesta delle informazioni.
      4. Le informazioni di cui al comma 3 sono acquisite:

          a) nei casi di cui al primo, secondo e terzo periodo del comma 1, presso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente nel luogo di detenzione del condannato, che può essere integrato dal direttore dell'istituto in cui lo stesso si trova, e dell'analogo organo competente nel luogo di commissione del reato;

          b) nei casi di cui al quarto periodo del comma 1, ai questori competenti del luogo di detenzione del condannato e del luogo di commissione dei reati.

      5. Quando il comitato di cui al comma 4, lettera a), ritiene che sussistono particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
      6. I commi 3, 4 e 5 si applicano anche alla liberazione condizionale.

 

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